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Condizioni generali di acquisto

1. Ambito di applicazione



1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (CGA) si applicano in via esclusiva a tutti gli ordini e le commesse di Knauf. Eventuali condizioni generali o particolari del Fornitore, difformi o contrastanti, non sono riconosciute né applicabili, salvo espressa e specifica accettazione scritta da parte di Knauf



1.2 L’eventuale accettazione senza riserve di consegne o prestazioni del Fornitore da parte di Knauf, pur in presenza di condizioni del Fornitore contrarie o divergenti dalle presenti CGA, non comporta adesione a tali condizioni. Parimenti, il richiamo o il rinvio, senza obiezioni, a offerte, conferme d’ordine, lettere o altre dichiarazioni del Fornitore contenenti condizioni difformi non implica in alcun modo accettazione delle stesse da parte di Knauf. Rimane in ogni caso fermo che qualsiasi deroga alle presenti CGA deve risultare da accordo scritto sottoscritto da Knauf.



 



2. Offerta e documentazione dell'offerta



2.1 Gli ordini e le commesse possono essere emessi da Knauf in forma scritta, anche per via elettronica, ovvero telefonicamente; in ogni caso il Fornitore è tenuto a rilasciare senza indugio conferma per iscritto.



2.2 Se il Fornitore non accetta l’ordine o la commessa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento, Knauf è libera di revocare la propria proposta/ordine senza oneri. Resta fermo quanto previsto dall’art. 1326 c.c. in tema di accettazione tardiva.



2.3 Qualora il Fornitore accetti l’ordine o l’incarico con variazioni, queste dovranno essere chiaramente evidenziate nella dichiarazione di accettazione scritta; tale accettazione varrà come controproposta. Il contratto si intenderà concluso soltanto se Knauf avrà accettato per iscritto le suddette variazioni.



2.4 Tutte le condizioni, specifiche, norme tecniche e ogni altro documento richiamato o allegato all’ordine o alla commessa costituiscono parte integrante e sostanziale dell’ordine o della commessa.



 



3. Prezzi e condizioni di pagamento



3.1 Il prezzo indicato nell’ordine o nella commessa è fisso e vincolante. Salvo diverso accordo scritto, il prezzo si intende DDP (Incoterms 2020) all’indirizzo di consegna indicato da Knauf e comprende imballaggio, trasporto, assicurazione, dazi, oneri e formalità doganali, nonché ogni altro costo accessorio a carico del Fornitore.



3.2 I prezzi si intendono comprensivi di IVA, ove dovuta. Le fatture dovranno essere emesse in conformità alla normativa fiscale applicabile. Ove ricorra il regime dell’inversione contabile o altra ipotesi di non addebito dell’imposta, il Fornitore emetterà fattura senza addebito di IVA, riportando un chiaro riferimento al relativo presupposto normativo. Ove applicabile, le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI).



3.3 Salvo diverso accordo scritto, non è dovuto alcun compenso per l’elaborazione di offerte, preventivi, disegni, studi o documentazione similare.



3.4 Salvo diverso accordo scritto, Knauf corrisponderà i prezzi entro 14 giorni dalla regolare consegna dei beni/servizi e dal ricevimento di fattura regolare e conforme, con uno sconto del 3% per pagamento anticipato, ovvero entro 30 giorni dalla regolare consegna e dal ricevimento della fattura al netto. I termini decorrono dal perfezionamento di entrambe le condizioni (consegna e ricezione di fattura regolare).



3.5 Knauf potrà processare le fatture esclusivamente se queste riportano in modo esatto il numero d’ordine e/o di commessa indicato nell’ordine o nella commessa, nonché ogni ulteriore dato ivi richiesto. Il Fornitore è responsabile per tutte le conseguenze (inclusi ritardi di pagamento, respingimento della fattura e oneri amministrativi) derivanti dall’inosservanza di tale obbligo, salvo che dimostri la non imputabilità dell’inadempimento.



3.6 I pagamenti saranno effettuati, a discrezione di Knauf, mediante bonifico su conto bancario o postale indicato dal Fornitore. Ai fini del rispetto dei termini di pagamento fa fede la data di esecuzione dell’ordine di bonifico.



3.7 Il Fornitore potrà opporre compensazione e/o esercitare diritti di ritenzione esclusivamente in relazione a crediti certi, liquidi ed esigibili, non contestati, oppure accertati con decisione definitiva. Knauf è autorizzata a compensare crediti del Fornitore con propri crediti nonché con crediti vantati da o nei confronti di altre società del Gruppo Knauf; a tal fine il Fornitore presta sin d’ora il proprio consenso alla compensazione volontaria anche multilaterale e a ogni correlata operazione di cessione e/o delegazione di pagamento necessaria a tal fine.



3.8 Il Fornitore non è autorizzato a cedere a terzi i crediti vantati nei confronti di Knauf, né a conferirne la riscossione a terzi, senza il previo consenso scritto di Knauf. Qualsiasi cessione effettuata in violazione del presente divieto sarà inefficace nei confronti di Knauf.



 



4. Consegna



4.1 Eventuali scostamenti dagli ordini o dalle commesse di Knauf sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione espressa e scritta di Knauf.



4.2 I termini di consegna o di esecuzione indicati nell’ordine o nella commessa, così come ogni ulteriore scadenza o termine convenuto, sono vincolanti.



4.3 Ai fini della puntualità della consegna fa fede la data di ricezione della merce presso l’indirizzo di consegna indicato nell’ordine. Per le consegne con obbligo di installazione o montaggio e per le prestazioni d’opera, rileva la data di accettazione formale da parte di Knauf. Qualora per la consegna sia stato espressamente concordato “franco fabbrica” del Fornitore (EXW o FCA secondo Incoterms 2020), il Fornitore dovrà mettere a disposizione la merce in tempo utile, tenendo conto dei tempi di carico e di spedizione concordati con lo spedizioniere.



4.4 Il Fornitore è tenuto a comunicare senza indugio qualsiasi ritardo prevedibile nella consegna o nell’esecuzione, indicando le cause e la presumibile durata del ritardo e, qualora la comunicazione non avvenga per iscritto, a confermarla immediatamente per iscritto. Il Fornitore potrà invocare circostanze di ritardo a sé non imputabili solo se ha adempiuto all’obbligo di tempestiva comunicazione.



4.5 Il Fornitore può invocare la mancata messa a disposizione dei documenti necessari alla consegna o all’esecuzione, di competenza di Knauf, solo se li abbia previamente richiesti per iscritto e non li abbia ricevuti entro un termine ragionevole.



4.6 In caso di ritardo nella consegna o nell’esecuzione, spettano a Knauf tutti i rimedi previsti dalla legge e dal contratto, ivi inclusi, in particolare, il risarcimento dei danni e il diritto di recedere/risolvere il contratto.



4.7 Le consegne parziali sono ammesse esclusivamente previo consenso espresso di Knauf e devono essere chiaramente contrassegnate come tali nei documenti di spedizione e nelle bolle di consegna.



4.8 Con riferimento a quantitativi, pesi e dimensioni, fanno fede i valori riscontrati da Knauf in sede di controllo in accettazione, salvo prova contraria.



 



5. Documenti di consegna e imballaggio



5.1 Il Fornitore è tenuto a indicare con esattezza il numero d’ordine e/o di commessa di Knauf su tutti i documenti di trasporto (DDT), sulle bolle di consegna e, ove richiesto, sull’etichettatura dei colli. In difetto, Knauf non risponde dei ritardi nell’accettazione e nell’elaborazione che ne dovessero derivare; i relativi termini di controllo e pagamento resteranno sospesi sino alla corretta regolarizzazione documentale.



5.2 Su richiesta di Knauf, il Fornitore è tenuto a provvedere, senza oneri per Knauf, al ritiro degli imballaggi e alla loro gestione (riutilizzo, recupero e/o riciclo) in conformità alla normativa ambientale applicabile della disciplina sulla responsabilità estesa del produttore (EPR/CONAI). In alternativa al ritiro degli imballaggi, Knauf potrà richiedere al Fornitore di farsi carico dei costi necessari a garantire il riciclo/recupero previsto dalla legge, inclusi eventuali contributi ambientali o il rimborso dei costi sostenuti da Knauf per assicurare la gestione conforme degli imballaggi.



 



6. Luogo di adempimento e trasferimento del rischio



6.1 Il luogo di adempimento delle consegne e delle prestazioni del Fornitore è l’indirizzo di consegna indicato da Knauf nell’ordine o nella commessa; il luogo di adempimento dei pagamenti dovuti da Knauf è la sede legale di Knauf. Qualora nell’ordine non sia indicato alcun luogo di destinazione, il luogo di adempimento è la sede legale di Knauf.



6.2 Il rischio relativo alle forniture si trasferisce a Knauf esclusivamente al momento della consegna effettiva della merce presso l’indirizzo di consegna indicato da Knauf nell’ordine; ciò vale anche in caso di vendita con spedizione. Per le consegne con obbligo di installazione o montaggio, nonché per le prestazioni d’opera, il rischio si trasferisce solo al momento dell’accettazione da parte di Knauf.



 



7. Controllo dei difetti e garanzia



7.1 L’accettazione delle consegne da parte di Knauf è subordinata alla verifica dell’assenza di vizi e, in particolare, della correttezza e della completezza della fornitura, nella misura e non appena tali controlli siano ragionevolmente eseguibili nell’ordinario svolgimento dell’attività. La mera ricezione dei beni e/o il pagamento non costituiscono accettazione definitiva né pregiudicano il diritto di contestare vizi o difformità, anche occulti, nei termini di legge.



7.2 Si considera adempiuto da parte di Knauf l’onere di denuncia/contestazione ai fini della garanzia per vizi e difformità (salvo diverse pattuizioni) qualora Knauf segnali al fornitore una difformità qualitativa o quantitativa entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla consegna della merce ovvero, in caso di difetti occulti, entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla loro scoperta.



7.3 Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti condizioni di acquisto, si applicano integralmente le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità/garanzia per difetti, vizi e difformità dei beni, incluse, ove applicabili, le norme di cui agli artt. 1490 e ss. c.c..



7.4 In caso di difetti, vizi o difformità (anche quantitative) dell’ordine o della commessa dei beni e/o della fornitura, la scelta del rimedio (“adempimento successivo”) spetta, in via principale, a Knauf. A tal fine, Knauf può richiedere al Fornitore, a propria discrezione, uno dei seguenti rimedi, ove applicabili: (i) riparazione; (ii) sostituzione; (iii) eliminazione della difformità o completamento della fornitura; ovvero (iv) altro rimedio concordato per iscritto tra le Parti.



7.4.1 Il Fornitore può rifiutare il rimedio scelto da Knauf esclusivamente qualora dimostri che esso è attuabile solo con costi sproporzionatamente elevati rispetto al rimedio alternativo ragionevolmente disponibile. Il rifiuto deve essere comunicato per iscritto, con motivazione adeguata e documentata, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di Knauf, e deve includere (i) la proposta di un rimedio alternativo ragionevole e concretamente eseguibile e (ii) i tempi di esecuzione. In mancanza di comunicazione nel termine sopra indicato, il rimedio richiesto da Knauf si intende accettato.



7.5 Qualora il Fornitore non provveda immediatamente alla rimozione del difetto a seguito di richiesta di Knauf, quest’ultima, nei casi urgenti — in particolare per scongiurare pericoli imminenti, evitare danni maggiori o garantire la continuità delle forniture ai propri clienti — ha il diritto di eseguire direttamente, o di far eseguire da terzi, gli interventi necessari, addebitandone integralmente i relativi costi al Fornitore, fatto salvo ogni ulteriore diritto o rimedio previsto dalla legge o dal contratto.



7.6 In caso di vizi di diritto, il Fornitore terrà indenne e manleverà Knauf da eventuali pretese di terzi, salvo che il Fornitore dimostri che il vizio di diritto non gli è imputabile.



7.7 Qualora, a causa di una fornitura o prestazione difettosa, Knauf sostenga o le vengano addebitati costi eccedenti la normale entità — ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di trasporto, viaggio, manodopera, materiali, nonché quelli per controlli in accettazione eccedenti l’ordinario — tali costi restano a carico del Fornitore e dovranno essere rimborsati senza indugio a semplice richiesta di Knauf, previa trasmissione della relativa documentazione giustificativa. Restano fermi ogni ulteriore diritto o rimedio spettante a Knauf ai sensi di legge o di contratto.



 



8. Prescrizione



8.1 La prescrizione e l’eventuale decadenza dei diritti di Knauf derivanti dalla garanzia per vizi e/o difformità sono regolate dalle disposizioni di legge applicabili. I relativi termini decorrono dal trasferimento del rischio.



8.2 Se il Fornitore adempie all’obbligo di rimedio/adempimento successivo mediante fornitura sostitutiva, il termine di prescrizione dei diritti di garanzia decorre nuovamente dalla consegna e/o accettazione della merce sostitutiva. Quanto precede non si applica se, al momento della sostituzione, il Fornitore si riserva espressamente e in modo chiaro che la sostituzione è effettuata esclusivamente a titolo di cortesia e senza riconoscimento di responsabilità, al solo fine di evitare controversie e/o assicurare la continuità del rapporto di fornitura.



 



9. Subappaltatori



9.1 Il Fornitore può subappaltare, cedere, delegare o comunque far eseguire a terzi le attività e/o le prestazioni oggetto della fornitura solo previo consenso scritto di Knauf. Il Fornitore non ha alcun diritto unilaterale di sostituzione (né dei subfornitori o altri esecutori) rispetto a quanto concordato.



9.2 Qualora il Fornitore si avvalga di terzi (anche previa autorizzazione di Knauf), tali soggetti si intendono ausiliari del Fornitore e quest’ultimo resta pienamente responsabile per i loro atti e omissioni, nonché del puntuale e conforme adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e di legge.



 



10. Gestione della qualità



10.1 Il Fornitore è tenuto a monitorare costantemente la qualità dei propri prodotti e/o servizi e a mantenerne idonea documentazione scritta, completa e verificabile.



10.1.1 Prima di ciascuna consegna dei beni e/o esecuzione della prestazione, il Fornitore verifica e documenta che i beni e/o la prestazione destinati a Knauf siano privi di difetti e conformi ai requisiti tecnici e alle specifiche concordate tra le Parti.



10.2 Il Fornitore è tenuto a informare Knauf per iscritto, con sufficiente anticipo, di qualsiasi modifica ai prodotti contrattuali (incluse materie prime, materiali ausiliari e materiali di consumo impiegati), di qualsiasi modifica al processo produttivo, di qualsiasi trasferimento/variazione dei siti di produzione, nonché di ogni altro evento rientrante nella sua sfera di controllo che possa incidere sulla qualità, sicurezza, conformità o costanza dei prodotti contrattuali.



10.2.1 Su richiesta di Knauf, il Fornitore consentirà gratuitamente, in tempi brevi, il campionamento dei prodotti contrattuali interessati, in quantità ragionevoli, al fine di consentire a Knauf di verificare gli effetti delle modifiche sulle proprie ricette e/o specifiche. I prodotti oggetto di campionamento dovranno essere da approvati per iscritto da Knauf prima di qualsiasi consegna dei prodotti contrattuali modificati; in mancanza di approvazione scritta, il Fornitore non potrà procedere alla consegna dei prodotti contrattuali modificati.



 



11. Responsabilità del prodotto, esonero e copertura assicurativa di responsabilità civile



11.1 Qualora il Fornitore sia responsabile di un danno da prodotto, terrà indenne e manleverà Knauf  da ogni pretesa risarcitoria di terzi (incluse spese e costi ragionevoli di difesa) nella misura in cui la causa del danno sia imputabile alla sfera di controllo e organizzazione del Fornitore e quest’ultimo ne risponda verso i terzi.



11.2 Se la causa del danno rientra nell’ambito di responsabilità del Fornitore, l’onere della prova grava su di lui. Nei casi di responsabilità per colpa, la manleva opera solo nella misura in cui la colpa sia imputabile al Fornitore.



11.3 Nei casi di cui alla Clausola 11.1, il Fornitore si fa carico di tutti i costi e le spese, inclusi i costi di eventuali azioni legali e i costi sostenuti da Knauf derivanti da o in relazione a una azione di richiamo dei prodotti.



11.3.1 Per quanto possibile e ragionevole, Knauf informerà preventivamente il Fornitore del contenuto e della portata dell’azione di richiamo, dandogli la possibilità di esprimersi e collaborare e concordando un’attuazione efficiente



11.3.2 Il Fornitore garantisce che tutti i materiali, prodotti e sostanze forniti siano conformi al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele. In particolare, i prodotti devono essere correttamente etichettati con tutte le informazioni obbligatorie (pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza) e accompagnati da una Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).



11.4 Il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere per tutta la durata del rapporto contrattuale un’assicurazione di responsabilità civile per prodotti con un massimale minimo di Euro 5.000.000 per sinistro e per anno assicurativo, per danni a persone e/o cose. La copertura dovrà estendersi anche ai danni verificatisi all’estero, inclusi Stati Uniti, Canada e Francia. Restano impregiudicati eventuali ulteriori diritti di risarcimento del danno di Knauf.



11.5 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto, si applicano le disposizioni di legge.



 



12. Diritti di proprietà industriale



12.1 Il Fornitore è responsabile di garantire che la fornitura e/o la prestazione non violi né pregiudichi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi.



12.2 Qualora siano avanzate nei confronti di Knauf pretese di terzi per violazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale in relazione alla fornitura di prodotti e/o prestazione di servizi, il Fornitore manleverà e terrà indenne Knauf da tali pretese, salvo che il egli non sia in alcun modo responsabile della violazione. La manleva comprende anche tutte le spese sostenute in relazione a tali pretese (incluse le spese legali).



 



13. Riserva di proprietà, fornitura, utensili



13.1 Knauf si riserva la proprietà dei componenti, materiali, contenitori, imballaggi speciali, utensili, strumenti di misura e beni analoghi forniti al Fornitore (Forniture). Ogni lavorazione o trasformazione di tali beni da parte del Fornitore è eseguita per conto di Knauf.



13.1.1 In caso di lavorazione, combinazione o miscelazione delle Forniture con beni non di proprietà di Knauf, quest’ultima acquista la comproprietà del bene risultante in proporzione tra (i) il valore delle Forniture (prezzo di acquisto più IVA) e (ii) il valore degli altri beni coinvolti al momento della lavorazione, combinazione o miscelazione. Qualora la combinazione o miscelazione avvenga in modo tale che il bene del Fornitore debba essere considerato il bene principale, il Fornitore trasferisce sin da ora a Knauf la quota di comproprietà del bene principale nella medesima proporzione sopra indicata.



13.2 Il Fornitore custodisce le Forniture di Knauf (e, per quanto applicabile, i beni in comproprietà con Knauf) con la diligenza del buon professionista, le mantiene separate e identificabili ove ragionevolmente possibile, non le grava di vincoli o diritti di terzi e le restituisce a knauf senza indugio e a semplice richiesta.



13.3. Il Fornitore può utilizzare gli utensili e/o strumenti messi a disposizione da Knauf esclusivamente per la produzione delle merci da questa ordinate o per l’esecuzione dei servizi commissionati. Se Knauf non vi ha già provveduto, il Fornitore dovrà contrassegnare tali utensili e/o strumenti in modo idoneo e visibile come proprietà di Knauf.



13.3.1 Il Fornitore dovrà assicurare, a proprie spese, gli utensili e/o strumenti al loro valore a nuovo contro i danni causati da incendio, acqua e furto. Il Fornitore cede sin d’ora a Knauf tutti i diritti e crediti all’indennizzo derivanti da tale assicurazione; Knauf accetta sin d’ora la cessione.



13.3.2 Il Fornitore è tenuto a eseguire tempestivamente e a proprie spese i necessari lavori di manutenzione e ispezione degli utensili e/o strumenti e a segnalare immediatamente a Knauf eventuali guasti o anomalie. Restano in ogni caso salvi i diritti di Knauf al risarcimento del danno.



13.4 Le disposizioni di cui ai punti da 13.1 a 13.3 si applicano, per quanto compatibili, anche agli utensili realizzati dal Fornitore per le esigenze di Knauf a fronte di rimborso, totale o parziale, dei relativi costi.



13.4.1 Per gli utensili sui quali Knauf abbia acquisito la comproprietà in ragione del rimborso proporzionale dei costi, quest’ultima ha diritto di prelazione, a parità di condizioni, sulla quota di comproprietà del Fornitore, esercitabile mediante comunicazione scritta entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di trasferimento o dalla comunicazione dell’intenzione del Fornitore di alienare la propria quota.



13.5 Qualora le garanzie, cauzioni e/o diritti di garanzia spettanti a Knauf ai sensi del punto 13 eccedano di oltre il 10% il prezzo di acquisto complessivo delle merci di Knauf ancora non pagate e soggette a riserva di proprietà, Knauf, su richiesta scritta del Fornitore, libererà l’eccedenza a propria discrezione, mediante svincolo parziale o sostituzione con garanzia equivalente.



 



14. Documentazione e riservatezza



14.1 Tutte le informazioni rese accessibili da Knauf  al Fornitore, quali disegni, calcoli, campioni, mezzi di produzione, modelli, supporti dati, nonché le caratteristiche desumibili dagli oggetti, dai documenti o dal software consegnati e ogni altra conoscenza o esperienza (collettivamente, le “Informazioni”), devono essere mantenute strettamente riservate nei confronti di terzi e utilizzate esclusivamente ai fini della produzione, fornitura e/o prestazione in base all’ordine o incarico di Knauf.



14.1.1Quanto sopra non si applica alle Informazioni che siano di pubblico dominio o la cui pubblicazione sia stata espressamente autorizzata per iscritto da Knauf.



14.1.2 All’interno dell’organizzazione del Fornitore, le Informazioni possono essere rese disponibili esclusivamente a soggetti che debbano necessariamente conoscerle ai fini dell’esecuzione della fornitura o prestazione (principio del “need-to-know”) e che siano vincolati a obblighi di riservatezza almeno equivalenti ai presenti.



14.2 Knauf si riserva la proprietà e tutti i diritti (inclusi i diritti d’autore e il diritto di registrare diritti di proprietà industriale, quali brevetti, modelli di utilità o simili) sulle Informazioni. Nella misura in cui tali Informazioni siano state rese accessibili a Knauf da terzi, tale riserva opera anche a favore di detti terzi.



14.3 Senza il previo consenso scritto di Knauf, le Informazioni non possono essere riprodotte né utilizzate a fini commerciali, salvo quanto necessario per le forniture o i servizi destinati a Knauf. Le riproduzioni o copie realizzate diventano di proprietà di Knauf al momento della loro creazione e sono detenute e conservate dal Fornitore per conto di Knauf.



14.4 Su richiesta di Knauf, e in ogni caso al più tardi dopo l’evasione dell’ordine, tutte le Informazioni rese accessibili (incluse eventuali copie e trascrizioni) e tutti gli oggetti concessi in prestito devono essere restituiti immediatamente e integralmente a Knauf o, in alternativa, le copie e le trascrizioni devono essere distrutte. Il Fornitore attesta per iscritto, senza necessità di ulteriore richiesta, l’avvenuta restituzione completa o distruzione.



14.5 I prodotti realizzati sulla base di documenti progettati da Knauf (quali disegni, modelli o simili), delle sue indicazioni riservate o con suoi strumenti (o strumenti riprodotti) non possono essere utilizzati dal Fornitore per sé, né offerti o forniti a terzi; quanto precede si applica analogamente agli ordini di stampa di Knauf.



14.6 L’obbligo di riservatezza e il divieto di utilizzo restano efficaci anche dopo l’esecuzione o la cessazione del contratto; l’obbligo di riservatezza permane fino a quando le Informazioni non siano divenute di pubblico dominio.



 



15. Controllo delle esportazioni e dogana



15.1 Il Fornitore rispetta tutte le norme applicabili in materia di esportazione e/o importazione (incluse quelle italiane e dell’Unione Europea, nonché quelle del Paese di origine e/o destinazione, ove rilevanti) e si procura, a proprie spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, tutti i documenti e le autorizzazioni necessari, inclusi licenze di esportazione, documenti doganali e dichiarazioni/certificazioni di origine, nonché provvede al pagamento di dazi, tributi e imposte dovuti. Il Fornitore terrà indenne e manleverà Knauf da qualsiasi pretesa, sanzione, costo o danno derivante dal mancato rispetto delle predette norme.



15.2 Il Fornitore indica nei propri documenti commerciali (inclusi conferme d’ordine, DDT/documenti di trasporto, fatture e documentazione di spedizione) eventuali obblighi di autorizzazione e/o notifica relativi all’importazione, all’utilizzo e/o alla (ri)esportazione dei beni/servizi oggetto di fornitura, secondo le normative applicabili (incluse, ove pertinenti, quelle UE/italiane, statunitensi e del Paese di origine dei beni).



15.3 Su richiesta di Knauf, il Fornitore comunica per iscritto tutti gli ulteriori dati di commercio estero relativi ai beni e ai loro componenti e informa immediatamente Knauf, e comunque prima della consegna dei beni interessati, di qualsiasi modifica di tali dati.



 



16. Condizioni di esecuzione



16.1 Qualora, ai fini dell’esecuzione di ordini o commesse di Knauf, si rendesse necessaria la predisposizione di ulteriori disegni e/o dati tecnici rispetto a quelli forniti da Knauf, il Fornitore provvederà alla loro realizzazione a propria cura e spese, senza oneri aggiuntivi per Knauf. Una volta completati, tali disegni e dati dovranno essere consegnati a Knauf per il controllo delle misure (verifica dimensionale) e la relativa approvazione.



16.2 Per tutte le forniture e prestazioni, il Fornitore è tenuto a rispettare integralmente la normativa applicabile, inclusi leggi, regolamenti e norme tecniche e amministrative pertinenti; in particolare, le norme EN e DIN, la disciplina in materia di pesi e misure, le norme TIF e le prescrizioni di sicurezza emanate dalle autorità competenti e dalle associazioni professionali, ove applicabili. Il Fornitore garantisce inoltre che tutte le sostanze, i prodotti, le miscele e i polimeri (come definiti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 — REACH) contenuti nei materiali e/o prodotti forniti siano conformi ai requisiti di legge previsti dal REACH e dal Regolamento (UE) n. 528/2012 (prodotti biocidi). Qualora Knauf necessiti di ulteriori informazioni e/o evidenze relative alle suddette sostanze, prodotti, miscele o polimeri ai fini della propria produzione e/o per adempimenti normativi, il Fornitore le fornirà tempestivamente e senza oneri per Knauf. Quanto precede vale in particolare per prodotti che contengono sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) soggette a etichettatura e/o autorizzazione, in concentrazione superiore allo 0,1% in peso. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, il Fornitore manleva e tiene indenne Knauf da qualsivoglia pretesa di terzi derivante, ivi comprese richieste di risarcimento danni. I materiali e i prodotti forniti devono essere etichettati dal Fornitore, in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP/GHS), con pittogrammi di pericolo e avvertenze di rischio aggiornati entro i termini di legge.



16.3 Per gli articoli soggetti a omologazione o accettazione obbligatoria (ad esempio caldaie, recipienti a pressione e simili), il Fornitore è tenuto, a propria cura e spese, a far eseguire tempestivamente il collaudo da parte dell’organismo competente e a fornire a Knauf senza indugio tutte le certificazioni di collaudo prescritte.



16.4 Knauf si riserva il diritto di effettuare ispezioni e controlli sui beni oggetto di fornitura durante la produzione e/o prima della spedizione presso il Fornitore. Tali verifiche non costituiscono in alcun caso accettazione della fornitura e non pregiudicano i diritti di garanzia a favore di Knauf né ogni altro diritto o rimedio previsto dalla legge o dal contratto.



 



17. Regolamento aziendale



17.1 Il personale del Fornitore (ivi inclusi dipendenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori) che accede agli stabilimenti di Knauf per l’esecuzione del contratto è tenuto a osservare il regolamento di stabilimento vigente nonché a attenersi scrupolosamente alle procedure e alle istruzioni impartite dal nostro Servizio di Prevenzione e Protezione e dal personale preposto alla sicurezza. Il Fornitore garantisce che tale personale è adeguatamente informato, formato e addestrato, munito di idoneità sanitaria e dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale, e si impegna a vigilare sul rispetto di tutte le misure di prevenzione e protezione, cooperando e coordinandosi con Knauf ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.



17.2 Fermo restando il rispetto degli obblighi inderogabili di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la responsabilità di Knauf per infortuni occorsi a tali persone all’interno dei propri stabilimenti è esclusa ove gli eventi siano riconducibili a violazioni delle suddette disposizioni o comunque alla sfera organizzativa del Fornitore; resta in ogni caso ferma la responsabilità di Knauf per dolo o colpa grave proprie o dei propri ausiliari.



 



18. Forza maggiore



Controversie sindacali e provvedimenti delle autorità, nonché calamità naturali, disordini e altri eventi imprevedibili e inevitabili, non imputabili a Knauf, che rendano notevolmente più difficoltoso o impossibile l’adempimento delle obbligazioni di Knauf (forza maggiore),  esonerano quest’ultima dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali; qualora tali impedimenti abbiano carattere temporaneo, l’esonero opera esclusivamente per la durata dell’impedimento, oltre a un termine ragionevole per la ripresa dell’esecuzione



 



19. Protezione dei dati



Knauf, in qualità di acquirente e titolare del trattamento, è legittimata a raccogliere, registrare, conservare e trattare i dati personali del Fornitore e dei suoi referenti, ricevuti nel corso del rapporto commerciale, ai fini dell’instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto medesimo, dell’adempimento dei connessi obblighi di legge e, ove necessario, per la tutela dei propri diritti, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile. L'informativa privacy fornitori di Knauf è disponibile al seguente link https://tools.knauf.it/privacy_visiona.aspx?n=FORNITORI



 



20. Disposizioni finali



20.1 Il Fornitore potrà fare riferimento al rapporto commerciale con Knauf e/o utilizzare la denominazione, i marchi, i segni distintivi e i loghi di Knauf a fini promozionali o come referenza esclusivamente previa autorizzazione espressa e scritta di Knauf.



20.2 Per ogni controversia sorta da o connessa a ordini, commesse o comunque al rapporto contrattuale tra Knauf e il Fornitore è pattuita la competenza esclusiva del Foro del luogo in cui Knauf ha la propria sede legale. Resta, in ogni caso, salva la facoltà di Knauf di agire innanzi al foro del luogo della sede legale del Fornitore o ad altro foro altrimenti competente per legge.



20.3 Il rapporto giuridico tra Knauf e il Fornitore è disciplinato dalla legge della Repubblica Italiana. È espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (CISG, 1980), nonché delle norme di diritto internazionale privato che rinviano all’applicazione di un ordinamento diverso da quello italiano.



20.4 Se una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Acquisto (CGA) dovessero risultare o divenire, in tutto o in parte, nulle, invalide o inapplicabili, ciò non pregiudicherà la validità ed efficacia delle restanti disposizioni, che resteranno pienamente valide, salvo che la clausola colpita sia da ritenersi essenziale e la sua eliminazione determini un assetto negoziale che Knauf e il Fornitore non avrebbero concluso.



20.4.1 Nella misura consentita dalla legge, la clausola nulla, invalida o inapplicabile sarà considerata sostituita e/o integrata da una previsione valida ed efficace che, avuto riguardo all’oggetto, alla misura, al tempo, al luogo e all’ambito di applicazione, realizzi quanto più possibile la finalità economico-giuridica originariamente perseguita dalle parti.



20.4.2 La medesima regola si applica per colmare eventuali lacune delle presenti CGA, che saranno integrate in via prioritaria dalle disposizioni di legge applicabili e, in mancanza, da una regolamentazione che, nel rispetto della normativa vigente, si avvicini quanto più possibile alla volontà delle parti e alla funzione economica delle clausole originarie.




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